Il primo processore quantistico a stato solido

Il gruppo di ricercatori dell'Università di Yale nel Connecticut, che fa capo a Robert Schoelkopf, ha reso noto sulle pagine del progetto la realizzazione di un primo, rudimentale processore quantistico, un passo importante nella direzione della effettiva possibilità di realizzare il computer quantistico.

Il gruppo ha creato due "atomi artificiali", detti qubits (quantum bits), composti da miliardi di atomi di alluminio, ognuno dei quali può cambiare stato, zero e uno, come nei processori tradizionali, molto rapidamente. I due qubits comunicano tra loro tramite un "bus quantico" di fotoni, quindi sostanzialmente con la luce, a velocità impensabili con le attuali tecnologie di produzione.
Non si tratta, però, solo di velocità. Il bus quantico permette ad un qubit di modificare lo "stato quantico" dell'altro al quale è accoppiato, anche a distanza. La quantità d'informazioni, infine, aumenta esponenzialmente, con il numero di qubits utilizzati perché, grazie ad una sorta di giustapposizione, tutte le combinazioni possibili (00, 01, 11, 10) possono coesistere.
Fino ad oggi questo tipo di calcolo non è stato possibile perché non si era trovato il modo di far durare i qubits più di qualche nanosecondo, problema che il gruppo di Schoelkopf ha risolto, raggiungendo la durata di un microsecondo, sufficiente per eseguire alcuni semplici algoritmi, fornendo una prima dimostrazione, che viene discussa in modo dettagliato sulla versione online di Nature.
E' la prima volta che si realizza un risultato del genere con un dispositivo elettronico abbastanza simile a un processore come quelli cui siamo abituati, anche se rimangono da superare diverse difficoltà, che derivano dagli stessi presupposti della meccanica quantistica applicata all'informatica.

In particolare, va considerato il problema della durata dell'informazione, la quale, al momento, è troppo ridotta per poter effettuare operazioni complesse; una volta superato questo ostacolo, si potrebbero raggiungere potenze di calcolo impressionanti e tali da costituire una seria preoccupazioni per le applicazioni crittografiche attualmente ritenute sicure e inattaccabili.

Fonti: Programmazione.it - Tom's Hardware

Lo Sfidante

Ogni Essere Umano che appare in Vita sul nostro meraviglioso pianeta Terra ha diritto ad una vita piena, felice, intensa, 
che gli permetta di esprimersi nella sua unicità irripetibile, 
che gli porti il dono della Saggezza, 
e che gli permetta di contribuire fattivamente al miglioramento delle condizioni di vita dell'intera comunità umana.

Questo DIRITTO
questo naturale retaggio ad una vita maestosa, 
gli è stato offuscato.

Ma da che cosa?

Che cosa si frappone tra noi e la vita che desideriamo, i sogni che vogliamo realizzare, la pace che desideriamo raggiungere? 

Siamo stati condizionati a credere che qualcosa di esterno a noi stessi sia la causa della nostra infelicità, ma non è così. 
Qualcosa che agisce dentro di noi scatena al di fuori quell'inferno dal quale vogliamo fuggire, ma di cui non riusciamo a privarci. 
Qualcosa di cui spesso non conosciamo nemmeno l'esistenza, perchè nessuno ci ha mai spiegato dove guardare; tranne, naturalmente, tutte le tradizioni di ricerca interiore che hanno un fondamento nella Verità, perchè tutte, senza alcuna eccezione, indicano da sempre l'esatto punto dove guardare e l'esatto modo di liberarsi.

Un insieme di Forze agiscono su ogni essere umano al fine di depotenziarlo e renderlo timoroso, debole, dubbioso, attaccato emozionalmente ad abitudini dannose, e portato ad indugiare invece che ad agire. 
Questo insieme di Forze è sostenuto dalla nostra non conoscenza dei mezzi che esse usano per depotenziarci, ma può essere inattivato per consentire finalmente alla Consapevolezza che alberga in noi di dispiegarsi verso ciò che è realmente.
Questo insieme di Forze è ciò che in questo film documentario identifichiamo con Lo Sfidante. 
Un termine di comodo, un segnale indicatore. 
Verso una realtà che è giunto il momento di svelare e diffondere.

Nel film, vedremo in che modo Lo Sfidante ci depotenzia, quali sono i mezzi che utilizza per farlo, 
e una possibile via di azione che ci porti a liberarci dalla sua nefasta interazione con noi.


La soluzione alla crisi

Ecco la geniale soluzione alla crisi: chiudere la bocca a tutti gli organismi di informazione che diffondono paura. E come per magia... la crisi non esiste più!


Fonti: Repubblica, La Stampa, Corriere, Unità.
Articolo correlato: Ecco cosa Vedo

Anche i ricchi piangono

La crisi non risparmia nessuno e ha fatto bruscamente diminuire il numero di persone con patrimonio superiore al milione di dollari. In Italia sono passati dai 206 mila del 2008 ai 163 mila calcolati quest'anno (-20%).(ANSA)
In compenso ci sono 2,5 milioni di "poveri assoluti", persone che non riescono a mettere insieme un reddito tale da garantire una qualità della vita minima.

La guerra delle macchine

La guerra in Pakistan si combatte senza guerriglieri. Un drone robotico ha ucciso almeno 83 persone ieri nel Sud Waziristan pachistano.
Circa 200 persone si erano radunate a Shobikhel per rendere l'estremo saluto a un capo talebano, Khozhwali, ucciso da un razzo lanciato da un drone in mattinata.
Durante la cerimonia, un altro drone ha sparato 2 razzi nella folla.
(ANSA)

A proposito di droni, ne vedremo presto svolazzare anche in Italia. Stanno arrivando infatti alcuni Predator, al costo di 20 milioni di euro l'uno. Pagati dai contribuenti, ovviamente.

Aggiornamento: articolo del Corriere

Tributo semiserio a Darwin

Menzognini

Il nuovo direttore del TG1 ha deciso che il principale TG italiano non debba nemmeno nominare l'inchiesta di Bari sulle puttane del cavaliere.
Del resto, è la tv pubblica. "Questa è la linea editoriale che vi ho promesso" sono le parole di scodinzolini. (guarda il video). Questo è il motivo per cui non pago il canone (il motivo principale è che quell'aggeggio infernale l'ho eliminato da casa mia da anni, anni di continue conferme della mia scelta).

Curioso il fatto che lo stesso minchiolini, nel 1994 affermava:
"Le smentite a ripetizione rivelano solo che abbiamo una classe politica nuova che non ha ancora assimilato il fatto che un politico è un uomo pubblico in ogni momento della sua giornata e che deve comportarsi e parlare come tale. […] Quattro anni fa, e cioè in tempi non sospetti, scrissi che la nomina di Giampaolo Sodano alla Rai nasceva dai salotti di Gbr, la televisione di Anja Pieroni. Oggi penso che se noi avessimo raccontato di più la vita privata dei leader politici forse non saremmo arrivati a tangentopoli, forse li avremmo costretti a cambiare oppure ad andarsene. Non è stato un buon servizio per il paese il nostro fair play: abbiamo semplicemente peccato di ipocrisia. Di Anja Pieroni sapevamo tutto da sempre e non era solo un personaggio della vita intima di Craxi. La distinzione fra pubblico e privato è manichea: ripeto, un politico deve sapere che ogni aspetto della sua vita è pubblico. Se non accetta questa regola rinunci a fare il politico"


La possibilità di trovare simili contraddizioni in rete è forse il motivo del disegno di legge attraverso il quale si intende circoscrivere temporalmente la possibilità per ogni sito internet di pubblicare informazioni e notizie non solo di natura giudiziaria relative a persone coinvolte in procedimenti giudiziari nonché a vietare ai gestori dei motori di ricerca di indicizzare tali contenuti.

Euro Disinformazione

Aquasar

L'Istituto Federale Svizzero per la Tecnologia (ETH) di Zurigo e IBM hanno annunciato il progetto per la costruzione di Aquasar, un supercomputer raffreddato ad acqua che, primo nel suo genere, riutilizzerà il calore in eccesso per il riscaldamento dei palazzi dell'università. Il sistema diminuirà l'impronta ecologica del sistema fino all'85% e si stima farà risparmiare fino a 30 tonnellate di CO2 all'anno in confronto a sistemi simili dotati delle tecnologie attuali.
L'intero sistema di raffreddamento è a circuito chiuso: l'acqua di raffreddamento viene riscaldata costantemente dai chip e quindi raffreddata fino alla temperatura voluta durante il passaggio attraverso uno scambiatore di calore passivo, con il risultato di trasferire il calore rimosso direttamente al sistema di riscaldamento dell'università in questa fase sperimentale. Questo elimina la necessità di moduli di condizionamento molto onerosi dal punto di vista energetico.
(Fonte)

Un'idea semplice e quasi ovvia, ma mai messa in pratica. Qualsiasi sistemista conosce bene l'importanza di una bassa temperatura nella sala server, i processori generano una quantità di calore che in rapporto alla superficie, si avvicina a quella di una centrale nucleare. Tipicamente si spende parecchia energia per climatizzare l'ambiente (i supercomputer attuali sono tutti raffreddati ad aria) e abbattere il calore prodotto dalle macchine. Ed ecco appunto che la soluzione di un raffreddamento a liquido non solo elimina la spesa (economica e ambientale) della climatizzazione, ma permette anche di risparmiare sul riscaldamento.
Ovviamente, in estate, l'aria condizionata andrà usata comunque.

Libere interpretazioni

Il referendum, fortunatamente, si spegne rovinosamente con nemmeno la metà del quorum.
Centinaia di milioni di euro spesi inutilmente per tentare di convincere gli italiani a fregarsi con le proprie mani.
Ma i nostri eroi sono pronti a rigirare la frittata a loro piacimento, e utilizzare la sconfitta come trampolino di lancio per conseguire comunque i loro scopi.
Maroni infatti preannuncia una iniziativa per modificare l'istituto referendario e Cicchitto afferma: "Al di la' del risultato dei tre quesiti proposti, la bassissima partecipazione al voto sta a dimostrare che gli italiani hanno valutato negativamente la possibilità di modificare artificiosamente ed in modo forzato con il referendum la legge elettorale che, evidentemente, come noi da sempre abbiamo sostenuto, gli elettori hanno valutato essere materia da affidare al Parlamento."
Gli elettori hanno valutato la proposta una porcata. Anche se la fate voi, decidendo nel nome di una nazione, resta una porcata.

Puttanopoli

Domenica al mare

Questa domenica, andatevene al mare.
Il referendum-porcata non deve raggiungere il quorum. Quelli li non possono pensare di proporre ad una popolazione di tele-lobotomizzati un testo che sfido chiunque a leggere fino in fondo (comprenderlo è una mission impossible):

Il testo del referendum n° 1:
«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati”, limitatamente alle seguenti parti: art. 14-bis, comma 1: “I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.”; art. 14-bis, comma 2: “La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.”; art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: “I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.”; art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole “1, 2 e”; art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: “dei collegamenti ammessi”; art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: “Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’art. 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’art. 14.”; art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “alle coalizioni e”; art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “non collegate”; art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “, nonché per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione”; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione”; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga”; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle coalizioni e”; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “non collegate”; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di ciascuna coalizione”; art. 83, comma 1, numero 2): “2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;”; art. 83, comma 1, numero 3), lettera a): “a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;”; art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “non collegate”; art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: “, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione”; art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e”; art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”; art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”; art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”; art. 83, comma l, numero 6): “6) individua quindi, nell’àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;”; art. 83, comma 1, numero 7): “7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);”; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “varie coalizioni di liste o”; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,”; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizioni di liste o”; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “coalizioni o”; art. 83, comma 1, numero 9): “9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.”; art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”; art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”; art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “di tutte le liste della coalizione o”; art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste e”; art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”; art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”; art. 83, comma 4: “L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.”; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “numero 6),”; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “e 9)”; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”; art. 84, comma 3: “Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’àmbito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.”; art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: “e 3”; art. 86, comma 2, limitatamente alle parole: “, 3”?».


Il testo del referendum n° 2:
«Volete voi che sia abrogato il Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica”, limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "di coalizione"; art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: "Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957."; art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "alle coalizioni e"; art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "non collegate"; art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ", nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione"; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione"; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga"; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle coalizioni e"; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "non collegate"; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di ciascuna coalizione"; art. 16, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ". Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono"; art. 16, comma 1, lettera b), numero 1): “1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;”; art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: "non collegate"; art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: "nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi"; art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "le coalizioni di liste e"; art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste o"; art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o"; art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di liste o"; art. 17, comma 3: “Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.”; art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: "alla coalizione di liste o"; art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizioni di liste o"; art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o"; art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: "alle coalizioni di liste e"; art. 17, comma 6: “Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.”; art. 17, comma 8: “Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.”; art. 17-bis, limitatamente alle parole: “e 6”; art. 19, comma 2: “Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'àmbito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8.”?»


Il testo del referendum n° 3:
«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati”, limitatamente alle seguenti parti: art. 19, limitatamente alle parole: “nella stessa”, art. 85?».


Giudicate voi.

Le ragioni per per astenersi e far fallire il referendum elettorale in 50 punti.
E tutti i punti si riassumono in uno solo: salvare la democrazia.

Aggiornamento 19.6:
Il referendum "porcata" e la battaglia per la difesa della democrazia di Alessandro Tauro

Kymatica

Il nuovo film di Ben Stewart autore di Esoteric Agenda.

Questo film è fatto da un gruppo alternativo di antropologi, psicologi e scienziati che non sono in linea completamente con la scienza ufficiale ma ne utilizzano alcune informazioni da cui traggono una serie di conclusioni interessanti ed altamente suggestive ed innovative.

Traduzione e sottotitoli a cura del Dissident Translator Team (Duffy - Oscillator - LMD)

N.B.: 'stranamente' il film non si trova più in italiano...

Ma fammi il piacere!

BRUXELLES (BELGIO) - Aveva chiesto tre stellette - ne ha ricevuto 56: una ragazza belga vuole denunciare un tatuatore perchè, a quanto pare, l'avrebbe tatuata contro la sua volontà. Al tatuatore avrebbe chiesto di metterle tre piccole stelle vicino al suo occhio sinistro, ha detto la giovane fiamminga. Dopo che questo ha cominciato col lavoro, la ragazza si sarebbe addormentata e, una volta svegliata, si è accorta del «capolavoro» indesiderato sulla sua faccia. (Corriere)


"L'UOMO, UN ROMENO, NON AVEVA CAPITO LA RICHIESTA"
il sottotitolo di questa IDIO-notiZIA.
Chiunque abbia idea di cosa significa farsi un tatuaggio (sul viso poi!), può comprendere come sia assolutamente impossibile addormentarsi, neanche dopo aver pranzato a base di sonniferi.
Appena alle ultime righe dell'articolo (dove il lettore tipo non arriverà mai) si comprende com'è andata sul serio la vicenda:
Il tatuatore Toumaniantz rigetta tutte le accuse: «La mia cliente è stata sveglia durante tutto l'intervento», ha detto. «Non l'ho ipnotizzata ne tantomeno drogata, lei era d'accordo», ha spiegato, aggiungendo che: «i problemi sono sorti solo quando il padre e il fidanzato hanno visto il tatuaggio».
IDIOTI. In primo luogo alla ragazzina, subito a ruota a chi ha riportato la notizia.

Aggiornamento 17.6: A StudioAperto riportano la notizia, accertandosi di specificare che il tatuatore è rumeno, e riportando solo la versione della cretina.

Viva l'Italia