Domenica al mare

Questa domenica, andatevene al mare.
Il referendum-porcata non deve raggiungere il quorum. Quelli li non possono pensare di proporre ad una popolazione di tele-lobotomizzati un testo che sfido chiunque a leggere fino in fondo (comprenderlo è una mission impossible):

Il testo del referendum n° 1:
«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati”, limitatamente alle seguenti parti: art. 14-bis, comma 1: “I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.”; art. 14-bis, comma 2: “La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.”; art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: “I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.”; art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole “1, 2 e”; art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: “dei collegamenti ammessi”; art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: “Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’art. 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’art. 14.”; art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “alle coalizioni e”; art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “non collegate”; art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “, nonché per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione”; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione”; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga”; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle coalizioni e”; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “non collegate”; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di ciascuna coalizione”; art. 83, comma 1, numero 2): “2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;”; art. 83, comma 1, numero 3), lettera a): “a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;”; art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “non collegate”; art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: “, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione”; art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e”; art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”; art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”; art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”; art. 83, comma l, numero 6): “6) individua quindi, nell’àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;”; art. 83, comma 1, numero 7): “7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);”; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “varie coalizioni di liste o”; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,”; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizioni di liste o”; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “coalizioni o”; art. 83, comma 1, numero 9): “9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.”; art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”; art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”; art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “di tutte le liste della coalizione o”; art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste e”; art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”; art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”; art. 83, comma 4: “L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.”; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “numero 6),”; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “e 9)”; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”; art. 84, comma 3: “Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’àmbito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.”; art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: “e 3”; art. 86, comma 2, limitatamente alle parole: “, 3”?».


Il testo del referendum n° 2:
«Volete voi che sia abrogato il Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica”, limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "di coalizione"; art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: "Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957."; art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "alle coalizioni e"; art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "non collegate"; art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ", nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione"; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione"; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga"; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle coalizioni e"; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "non collegate"; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di ciascuna coalizione"; art. 16, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ". Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono"; art. 16, comma 1, lettera b), numero 1): “1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;”; art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: "non collegate"; art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: "nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi"; art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "le coalizioni di liste e"; art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste o"; art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o"; art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di liste o"; art. 17, comma 3: “Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.”; art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: "alla coalizione di liste o"; art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizioni di liste o"; art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o"; art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: "alle coalizioni di liste e"; art. 17, comma 6: “Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.”; art. 17, comma 8: “Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.”; art. 17-bis, limitatamente alle parole: “e 6”; art. 19, comma 2: “Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'àmbito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8.”?»


Il testo del referendum n° 3:
«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati”, limitatamente alle seguenti parti: art. 19, limitatamente alle parole: “nella stessa”, art. 85?».


Giudicate voi.

Le ragioni per per astenersi e far fallire il referendum elettorale in 50 punti.
E tutti i punti si riassumono in uno solo: salvare la democrazia.

Aggiornamento 19.6:
Il referendum "porcata" e la battaglia per la difesa della democrazia di Alessandro Tauro

Kymatica

Il nuovo film di Ben Stewart autore di Esoteric Agenda.

Questo film è fatto da un gruppo alternativo di antropologi, psicologi e scienziati che non sono in linea completamente con la scienza ufficiale ma ne utilizzano alcune informazioni da cui traggono una serie di conclusioni interessanti ed altamente suggestive ed innovative.

Traduzione e sottotitoli a cura del Dissident Translator Team (Duffy - Oscillator - LMD)

N.B.: 'stranamente' il film non si trova più in italiano...

Ma fammi il piacere!

BRUXELLES (BELGIO) - Aveva chiesto tre stellette - ne ha ricevuto 56: una ragazza belga vuole denunciare un tatuatore perchè, a quanto pare, l'avrebbe tatuata contro la sua volontà. Al tatuatore avrebbe chiesto di metterle tre piccole stelle vicino al suo occhio sinistro, ha detto la giovane fiamminga. Dopo che questo ha cominciato col lavoro, la ragazza si sarebbe addormentata e, una volta svegliata, si è accorta del «capolavoro» indesiderato sulla sua faccia. (Corriere)


"L'UOMO, UN ROMENO, NON AVEVA CAPITO LA RICHIESTA"
il sottotitolo di questa IDIO-notiZIA.
Chiunque abbia idea di cosa significa farsi un tatuaggio (sul viso poi!), può comprendere come sia assolutamente impossibile addormentarsi, neanche dopo aver pranzato a base di sonniferi.
Appena alle ultime righe dell'articolo (dove il lettore tipo non arriverà mai) si comprende com'è andata sul serio la vicenda:
Il tatuatore Toumaniantz rigetta tutte le accuse: «La mia cliente è stata sveglia durante tutto l'intervento», ha detto. «Non l'ho ipnotizzata ne tantomeno drogata, lei era d'accordo», ha spiegato, aggiungendo che: «i problemi sono sorti solo quando il padre e il fidanzato hanno visto il tatuaggio».
IDIOTI. In primo luogo alla ragazzina, subito a ruota a chi ha riportato la notizia.

Aggiornamento 17.6: A StudioAperto riportano la notizia, accertandosi di specificare che il tatuatore è rumeno, e riportando solo la versione della cretina.

Viva l'Italia

Lettera aperta al Senato

Lettera aperta dell'Istituto per le Politiche dell'Innovazione rivolta ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari del Senato, per tentare di bloccare la legge bavaglio sulle intercettazioni:

Internet, 16 giugno 2009
Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari
Senato della Repubblica
ROMA

Egregio Presidente,
il ddl 1415A approvato alla Camera dei Deputati l’11 giugno u.s. ha, da più parti, sollevato numerosi dubbi e perplessità in ordine alla sua legittimità costituzionale e, più in generale, all’opportunità degli interventi normativi che, attraverso esso, si intendono realizzare.
Vi è, tuttavia, un profilo, sin qui, rimasto nell’ombra e poco approfondito nei dibattiti di questi giorni: si tratta del contenuto del comma 28 dell’art. 1, la cui infelice formulazione – ammesso anche che tale non fosse l’effettiva volontà del suo estensore – rischia di determinare un’inammissibile limitazione della libertà di manifestazione del pensiero in Rete che spingerebbe, rapidamente, l’Italia in una posizione ancor più arretrata di quella che attualmente occupa (è quarantaquattresima) nelle classifiche internazionali sulla libertà di informazione.
La citata previsione, infatti, sembrerebbe assoggettare il responsabile di qualsiasi “sito informatico” allo stesso obbligo di rettifica che la Legge sulla stampa (n. 47 dell’8 febbraio 1948) pone a carico del direttore responsabile delle testate giornalistiche.
L’omesso adempimento a detto obbligo entro 48 ore – esattamente come accade nel caso di una testata giornalistica – comporterebbe per il responsabile del sito informatico la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a 25 milioni di vecchie lire.
Come comprenderà, tuttavia, non si può esigere da chi fa informazione on-line in modo non professionistico l’adempimento ad un obbligo tanto stringente quale quello di provvedere alla rettifica di ogni inesattezza eventualmente pubblicata sul proprio sito informatico e, egualmente, non si può pretendere che a ciò provvedano i responsabili di siti informatici che ospitano contenuti pubblicati da soggetti terzi.
Difficoltà facilmente intuibili di ordine tecnico, organizzativo ed economico, infatti, ostano al puntuale adempimento ad un simile obbligo ed esporrebbero, pertanto, in modo pressoché automatico, i responsabili dei “siti informatici” al rischio di vedersi irrogare sanzioni pecuniarie che, nella più parte dei casi, appaiono idonee a determinare l’immediata cessazione di ogni attività di informazione on-line.
La Rete costituisce il primo mezzo di comunicazione di massa nella storia dell’uomo capace di dare concreta attuazione alla libertà di manifestazione del pensiero e la possibilità di utilizzarla è stata di recente definita dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Costituzionale francese – sebbene sotto profili diversi - un diritto fondamentale dell’uomo e del cittadino.
A quanto precede deve essere aggiunto che l’istituto della rettifica – già anacronistico ed inefficace nel mondo dei media tradizionali – risulta privo di ogni utilità nel contesto telematico nell’ambito dei quale ciascuno è – salvo casi eccezionali – sempre libero di contrapporre ad un’informazione, un’altra informazione di segno opposto ed idonea, come tale, a rettificare quella originaria senza l’esigenza di alcuna collaborazione da parte dell’autore di quest’ultima.
Alla luce delle brevi considerazioni che precedono, pertanto, Le chiediamo di presentare e votare – non appena il ddl 1415A approderà al Senato – un emendamento idoneo a chiarire che l’obbligo di rettifica di cui al comma 28 dell’art. 1 del DDL c.d. Intercettazioni deve applicarsi esclusivamente ai siti informatici di testate telematiche soggette all’obbligo di registrazione alla stregua di quanto disposto dalla Legge n. 47 dell’8 febbraio 1948 ovvero ai soli siti internet attraverso i quali vengono diffuse informazioni prodotte nell’ambito di un processo professionale realizzato nell’ambito di una struttura imprenditoriale e redazionale.
In assenza di tale intervento, il Senato della Repubblica, si assumerà la responsabilità – da condividere con il Governo e con quanti alla Camera dei Deputati hanno votato a favore del ddl in questione – di aver contribuito a scrivere una delle pagine più buie della storia moderna di un Paese che, come il nostro, ambisce a considerarsi democratico: quella attraverso cui si saranno privati i cittadini italiani dell’utilizzo di uno strumento che avrebbe, invece, loro potuto restituire l’esercizio effettivo di quella libertà di manifestazione del pensiero che la nostra Corte Costituzionale ha già definito “pietra miliare di ogni ordinamento democratico”.
Augurandoci che vorrà sottrarre il Senato della Repubblica a tale responsabilità e che pertanto darà seguito alla nostra richiesta, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti,

Istituto per le Politiche dell’Innovazione