Menzognini

Il nuovo direttore del TG1 ha deciso che il principale TG italiano non debba nemmeno nominare l'inchiesta di Bari sulle puttane del cavaliere.
Del resto, è la tv pubblica. "Questa è la linea editoriale che vi ho promesso" sono le parole di scodinzolini. (guarda il video). Questo è il motivo per cui non pago il canone (il motivo principale è che quell'aggeggio infernale l'ho eliminato da casa mia da anni, anni di continue conferme della mia scelta).

Curioso il fatto che lo stesso minchiolini, nel 1994 affermava:
"Le smentite a ripetizione rivelano solo che abbiamo una classe politica nuova che non ha ancora assimilato il fatto che un politico è un uomo pubblico in ogni momento della sua giornata e che deve comportarsi e parlare come tale. […] Quattro anni fa, e cioè in tempi non sospetti, scrissi che la nomina di Giampaolo Sodano alla Rai nasceva dai salotti di Gbr, la televisione di Anja Pieroni. Oggi penso che se noi avessimo raccontato di più la vita privata dei leader politici forse non saremmo arrivati a tangentopoli, forse li avremmo costretti a cambiare oppure ad andarsene. Non è stato un buon servizio per il paese il nostro fair play: abbiamo semplicemente peccato di ipocrisia. Di Anja Pieroni sapevamo tutto da sempre e non era solo un personaggio della vita intima di Craxi. La distinzione fra pubblico e privato è manichea: ripeto, un politico deve sapere che ogni aspetto della sua vita è pubblico. Se non accetta questa regola rinunci a fare il politico"


La possibilità di trovare simili contraddizioni in rete è forse il motivo del disegno di legge attraverso il quale si intende circoscrivere temporalmente la possibilità per ogni sito internet di pubblicare informazioni e notizie non solo di natura giudiziaria relative a persone coinvolte in procedimenti giudiziari nonché a vietare ai gestori dei motori di ricerca di indicizzare tali contenuti.

Euro Disinformazione

Aquasar

L'Istituto Federale Svizzero per la Tecnologia (ETH) di Zurigo e IBM hanno annunciato il progetto per la costruzione di Aquasar, un supercomputer raffreddato ad acqua che, primo nel suo genere, riutilizzerà il calore in eccesso per il riscaldamento dei palazzi dell'università. Il sistema diminuirà l'impronta ecologica del sistema fino all'85% e si stima farà risparmiare fino a 30 tonnellate di CO2 all'anno in confronto a sistemi simili dotati delle tecnologie attuali.
L'intero sistema di raffreddamento è a circuito chiuso: l'acqua di raffreddamento viene riscaldata costantemente dai chip e quindi raffreddata fino alla temperatura voluta durante il passaggio attraverso uno scambiatore di calore passivo, con il risultato di trasferire il calore rimosso direttamente al sistema di riscaldamento dell'università in questa fase sperimentale. Questo elimina la necessità di moduli di condizionamento molto onerosi dal punto di vista energetico.
(Fonte)

Un'idea semplice e quasi ovvia, ma mai messa in pratica. Qualsiasi sistemista conosce bene l'importanza di una bassa temperatura nella sala server, i processori generano una quantità di calore che in rapporto alla superficie, si avvicina a quella di una centrale nucleare. Tipicamente si spende parecchia energia per climatizzare l'ambiente (i supercomputer attuali sono tutti raffreddati ad aria) e abbattere il calore prodotto dalle macchine. Ed ecco appunto che la soluzione di un raffreddamento a liquido non solo elimina la spesa (economica e ambientale) della climatizzazione, ma permette anche di risparmiare sul riscaldamento.
Ovviamente, in estate, l'aria condizionata andrà usata comunque.

Libere interpretazioni

Il referendum, fortunatamente, si spegne rovinosamente con nemmeno la metà del quorum.
Centinaia di milioni di euro spesi inutilmente per tentare di convincere gli italiani a fregarsi con le proprie mani.
Ma i nostri eroi sono pronti a rigirare la frittata a loro piacimento, e utilizzare la sconfitta come trampolino di lancio per conseguire comunque i loro scopi.
Maroni infatti preannuncia una iniziativa per modificare l'istituto referendario e Cicchitto afferma: "Al di la' del risultato dei tre quesiti proposti, la bassissima partecipazione al voto sta a dimostrare che gli italiani hanno valutato negativamente la possibilità di modificare artificiosamente ed in modo forzato con il referendum la legge elettorale che, evidentemente, come noi da sempre abbiamo sostenuto, gli elettori hanno valutato essere materia da affidare al Parlamento."
Gli elettori hanno valutato la proposta una porcata. Anche se la fate voi, decidendo nel nome di una nazione, resta una porcata.

Puttanopoli

Domenica al mare

Questa domenica, andatevene al mare.
Il referendum-porcata non deve raggiungere il quorum. Quelli li non possono pensare di proporre ad una popolazione di tele-lobotomizzati un testo che sfido chiunque a leggere fino in fondo (comprenderlo è una mission impossible):

Il testo del referendum n° 1:
«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati”, limitatamente alle seguenti parti: art. 14-bis, comma 1: “I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.”; art. 14-bis, comma 2: “La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.”; art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: “I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.”; art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole “1, 2 e”; art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: “dei collegamenti ammessi”; art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: “Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’art. 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’art. 14.”; art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “alle coalizioni e”; art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “non collegate”; art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “, nonché per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione”; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione”; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga”; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle coalizioni e”; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “non collegate”; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di ciascuna coalizione”; art. 83, comma 1, numero 2): “2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;”; art. 83, comma 1, numero 3), lettera a): “a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;”; art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “non collegate”; art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: “, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione”; art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e”; art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”; art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”; art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”; art. 83, comma l, numero 6): “6) individua quindi, nell’àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;”; art. 83, comma 1, numero 7): “7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);”; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “varie coalizioni di liste o”; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,”; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizioni di liste o”; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “coalizioni o”; art. 83, comma 1, numero 9): “9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.”; art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”; art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”; art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “di tutte le liste della coalizione o”; art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste e”; art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”; art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”; art. 83, comma 4: “L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.”; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “numero 6),”; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “e 9)”; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”; art. 84, comma 3: “Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’àmbito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.”; art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: “e 3”; art. 86, comma 2, limitatamente alle parole: “, 3”?».


Il testo del referendum n° 2:
«Volete voi che sia abrogato il Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica”, limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "di coalizione"; art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: "Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957."; art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "alle coalizioni e"; art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "non collegate"; art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ", nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione"; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione"; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga"; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle coalizioni e"; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "non collegate"; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di ciascuna coalizione"; art. 16, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ". Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono"; art. 16, comma 1, lettera b), numero 1): “1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;”; art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: "non collegate"; art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: "nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi"; art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "le coalizioni di liste e"; art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste o"; art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o"; art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di liste o"; art. 17, comma 3: “Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.”; art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: "alla coalizione di liste o"; art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizioni di liste o"; art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o"; art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: "alle coalizioni di liste e"; art. 17, comma 6: “Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.”; art. 17, comma 8: “Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.”; art. 17-bis, limitatamente alle parole: “e 6”; art. 19, comma 2: “Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'àmbito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8.”?»


Il testo del referendum n° 3:
«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati”, limitatamente alle seguenti parti: art. 19, limitatamente alle parole: “nella stessa”, art. 85?».


Giudicate voi.

Le ragioni per per astenersi e far fallire il referendum elettorale in 50 punti.
E tutti i punti si riassumono in uno solo: salvare la democrazia.

Aggiornamento 19.6:
Il referendum "porcata" e la battaglia per la difesa della democrazia di Alessandro Tauro